Il termine stalking dall’inglese “to stalk”, significa appostare, seguire, tampinare) e rappresenta una forma di aggressione messa in atto da un persecutore che irrompe in maniera continua e ripetitiva, indesiderata e distruttiva nella vita privata di un altro individuo, che è vittima di questi comportamenti causando a quest’ultimo gravi conseguenze fisiche o psicologiche.
Quindi con il termine stalking si fa riferimento ad una serie di atteggiamenti persecutori soggetti spesso ad escalation di gravità, tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a compromettere la sua quotidianità ha in ambito privato che lavorativo .
Questo stato di allerta continuo da parte della vittima può arrivare a compromettere il suo stile di vita.
Per “sindrome del molestatore assillante”, si intende invece quel fenomeno caratterizzato da tre aspetti fondamentali, ovvero la presenza di un “persecutore” o molestatore, una vittima e una relazione tra i due, caratterizzata dall’esercizio del controllo da parte dello stalker, che determina uno stato emotivo di intensa ansia e paura nella vittima.
Tra gli atteggiamenti messi in atto dallo stalker possono essere presenti : pedinamenti, tentativi di comunicare continuamente mediante social, telefono, sms, lettere, mail a qualsiasi orario; Investigare in modo più o meno discreto su come la vittima trascorre la giornata;
Inviare quotidianamente messaggi indesiderati;o lasciare biglietti nella posta di casa, sull’auto della vittima o sul luogo di lavoro . Controllo dei social
Diffamare o oltraggiare direttamente o indirettamente la vittima;
Danneggiare le proprietà della vittima;
Compiere aggressioni fisiche o sessuali .
Minacciare direttamente la vittima e le persone ad essa vicine come parenti o amici .
Lo stalker generalmente manifesta un’evidente problematica nell’area affettivo-emotiva, relazionale e comunicativa che non sempre però corrisponde ad un preciso quadro psicopatologico.
I comportamenti assillanti provengono, in circa l’80% dei casi, da uomini: generalmente un ex partner, ma anche un collega, un amico, un conoscente. Ad essere vittima di stalking possono essere anche gli uomini, per tale motivo vanno sottovalutati i casi in cui siano loro ad essere vittime di stalking, in quanto le dinamiche psicologhe che si innesx
In Italia il reato di stalking è stato introdotto con il D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, dedicato alle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Il 23 aprile 2009 il decreto legge è stato poi convertito nella legge n° 38, prevedendo l’art. 612-bis del codice penale (Bartolini, 2009).il reato di stalking è quindi inserito nel nostro ordinamento tra i reati di atti persecutori. L’articolo 612-bis del codice penale sancisce che:”
salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”
Dottoressa Linda Corsaletti
foto fonte web
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