La sessualità e il piacere sono aspetti centrali dell’essere umano.
Nella molteplicità dei comportamenti sessuali tipici o atipici si insinuano talvolta aspetti psicopatologici con manifestazioni cliniche non da subito evidenti.
Questi aspetti possono muoversi sotto traccia, accompagnare il vissuto emotivo del soggetto, far parte del suo background e rimanere latenti, fino alla comparsa di sintomi disfunzionali e pericolosi di interesse psicologico e psichiatrico, ma anche criminologico qualora vadano ad impattare violentemente ed irrimediabilmente nella vita di un soggetto non consenziente provocando danno alla sua incolumità psico fisica ed in alcuni casi provocarne la morte.
Coloro che commettono reati sessuali vengono definiti: Sex offender.
Questi individui non costituiscono una tipologia omogenea
Un reato sessuale è un atto contro la salute sessuale di una persona e a cui corrisponde una sanzione a livello legale.
La pena va dalla semplice multa, per i reati meno gravi, alla reclusione fino all’ergastolo.
Si configura come un delitto in quanto desta un grande allarme a livello sociale, il sex crime è considerato, per legge, un “delitto contro la persona” perché viola il diritto inviolabile alla salute sessuale.
In passato però non era così infatti la prima legge in tema di reati sessuali risale al 1930: il Codice Rocco, ed è stata un primo, parziale tentativo di regolamentare i reati a sfondo sessuale
La sessualità, all’epoca venne fatta rientrare nei “beni di moralità pubblica”, quindi la violenza carnale nei confronti di una ragazza era ritenuta un’azione grave solo perché offendeva il buon costume della famiglia d’origine e non considerava minimamente il danno psicologico, fisico ed emotivo che quell’atto criminale causava alla vittima.
Situazioni che secondo la morale di allora si potevano risolvere con dei “matrimoni riparatori” tra stupratore e abusata.
Nel nel 1996 un piccolo passo avanti si fece con la legge n°66 i reati di violenza sessuali furono finalmente collocati nei “delitti contro la persona”, riconoscendo la sessualità come diritto inviolabile della persona e vennero previste e attuate sanzioni più adeguate per disciplinare la libertà sessuale.
Le tipologie di reato che riguardano la violenza sessuale sono descritte nell’articolo 609 bis del Codice Penale.
L’articolo dispone che “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
- Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.
- Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad un’altra persona.
Nel caso di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Con “atto sessuale” si intendono tutti quei gesti, rispondenti ad impulso sessuale, che compromettono la libera determinazione della sessualità individuale. Pertanto in questo caso la persona è oggetto di interesse sessuale contro la propria volontà ciò significa che rientra nella violenza qualsiasi contatto fisico messo in atto allo scopo di raggiungere un piacere sessuale contro il volere dei qualcuno.
Sono considerati atti sessuali i gesti che coinvolgono sia le zone erogene del corpo che quelle non erogene.
Ad esempio quando il consenso è assente sono considerate azioni che rientrano nella violenza sessuale : baciare sulla bocca , sfiorare le labbra con un dito, accarezzare i capelli allo scopo di sedurre, uno schiaffo sul sedere
La persona è vittima di violenza sia se subisce un atto sessuale, sia se è costretta a compierlo con la forza o la minaccia.
La pena per reati di violenza aumenta di un terzo nel caso in cui la violenza venga commessa:
- A carico di minori o donne in stato di gravidanza
- Con l’uso di armi, alcol o stupefacenti
- Da un gruppo o dal partner (compagno o coniuge), sia convivente che divorziato.
La violenza sessuale, come anticipato, si configura come un atto sessuale subito o che si è obbligati a compiere.
La condotta sessuale è punibile nel momento in cui intacca la disponibilità sessuale dell’altro. La condanna scatta anche quando il partner dice di “no” durante il rapporto sessuale a seguito di un ripensamento, neanche il vincolo coniugale dà diritto ad erigere l’amplesso sessuale: è violenza anche se il coniuge si concede, contro la sua volontà, solo per al paura dell’eventuale reazione dell’altro al rifiuto. Pensiamo infatti che la violenza sessuale nella maggior parte dei casi viene commessa all’interno delle mura domestiche, nel 60% dei casi è il coniuge a commettere reato di stupro, mentre più limitati sono i casi che coinvolgono amici e altri parenti o sconosciuti.
Percentuale sottostimata se pensiamo che spesso l’abuso coniugale non viene denunciato per paura e, soprattutto, perché manca la reale consapevolezza di essere oggetto di violenza sessuale.
Ciò facilita la perpetrazione del reato nel tempo e si accompagna, il più delle volte, anche a maltrattamenti fisici e psicologici reiterati nel tempo.
La violenza sessuale più frequente è quella sulle donne, ma non dimentichiamo quella commessa nei confronti di uomini e bambini.
Tra le violenze sessuali commesse da sconosciti vanno considerate come sopra accennato anche le molestie sessuali, sex crime che prescindono dal contatto fisico ad esempio comportamenti di corteggiamento insolenti e non richiesti, che offendono la vittima nella sua dignità. Sono esempi di molestia le espressioni volgari, gli apprezzamenti fisici o le telefonate con connotazioni sessuali. Il reato è quindi commesso sia direttamente che indirettamente, attraverso il telefono, le mail o l’uso di internet. Contrariamente a come avviene per la violenza sessuale, sono commesse principalmente da sconosciuti, ma anche amici, colleghi e parenti, le molestie sessuali sono spesso il risultato di attività parafiliche o fantasie sessuali .
Coloro che violano la salute sessuale di una persona commettono quindi sex crimes e sono definiti Sex Offender ovvero colui che commette crimini a sfondo sessuale.
Possono essere adulti, così come adolescenti o soggetti in terza età. In questo gruppo estremamente eterogeneo la prevalenza è maschile, ma una percentuale è comunque rappresentata dal genere femminile, come vedremo meglio in seguito.
Nella categoria dei criminali sessuali si distingue, in base al reato commesso, tra:
- Stupratori
- Molestatori
- Child molester
- Alcune persone con specifici disturbi parafilici
- Assassini che stuprano.
Esistono diverse tipologie di criminali sessuali, più pericolosa è sicuramente quella dei sadici sessuali, di coloro che hanno il bisogno patologico di esercitare potere e controllo, caratteristiche che nel sadico sono il riflesso della mancanza di essi.
Il tratto caratteristico dei criminali sessuali è l’utilizzo della sessualità allo scopo di attuare violenza.
Non è infatti la gratificazione sessuale ad essere ricercata con il sex crime, ma l’eccitazione è motivata, caratterizzata dalla volontà di arrecare dolore e sofferenza ad un’altra persona pertanto la sessualità è solo un contorno, il mezzo scelto per veicolare e sprigionare la propria aggressività o per affermare l’immagine di sé in modo narcisistico.
Il sex offender é mosso dalle sue fantasie sessuali, sulle quali pratica masturbazione mentale e fisica in modo massivo, quasi compulsivamente, come se ci fosse una compromissione delle funzioni esecutive ed è spesso il passaggio dalla fantasia all’atto a rendere significativo il loro primo omicidio o stupro, fantasie che riguardano dinamiche estreme di potere, coercizione e violenza che la persona ha sviluppato e sperimentato già durante il periodo adolescenziale e che con il tempo diventano più specifiche e pericolose e l’attività masturbatoria costante e perpetrata su questo tipo di immagini mentali rinforza, negli anni, il desiderio di passare all’atto criminale. Generalmente chi commette reati sessuali ha subito a sua volta abusi in età infantile, oppure è cresciuto in ambienti disfunzionali che lo hanno portato a sviluppare una forte aggressività, ma spesso si tratta di soggetti con strutture di personalità più pericolose al mondo privi di emozioni, della capacità di provare empatia e rimorso, a causa di questo totalmente incapaci di fermarsi, socialmente pericolosi anche dopo anni di carcerazione, incapaci di indirizzare in modo benevolo qualsiasi impulso. In un recente passato si riteneva che un tratto caratteristico del sex offender fosse il disturbo di personalità.
Si era notata, infatti, una frequente comorbilità con diagnosi di cluster B, in particolare con i disturbi antisociale, narcisista e borderline di personalità, oggi sappiamo che non è la presenza di un disturbo di personalità a determinare se una persona commetterà o meno un delitto sessuale.
Sono piuttosto alcuni tratti di personalità che si associano al profilo tipico del sex offender, quali: alta impulsività e compulsività, deficit nell’empatia e una rete sociale scarsa a volte inesistente.
La vittima è totalmente deumanizzata, privata di identità ed emozioni.
Non sempre il disimpegno morale di questi criminali è indice di psicopatologie , il pensarlo è più che altro un tentativo umano di trovare una giustificazione al male, all’azione compiuta, un bisogno dell’uomo di darsi una spiegazione che lo rassicuri.
Ad esempio delle donne abusanti ne sentiamo parlare poco soprattutto in riferimento ad abuso su minori e questo quando accade desta nella società un orrore più grande poiché la figura della donna è associata a quella materna ed accudente, ma non è raro che tra i sex offender che comunemente destano particolare interesse troviamo le donne le quali anche loro possono appartenere alla categoria de i “child molester”, gli aggressori di bambini e adolescenti.
Le sex offender femminili esistono e commettono più frequentemente alcune categorie di crimini sessuali che sono difficilmente riconoscibili sono reati di tipo parafilico, come l’esibizionismo e il frotteurismo., o mettono in atto comportamenti criminosi che riguardano dinamiche di abuso infantile in età pre puberale o adolescenziale, inoltre tra le criminali sessuali donne possiamo trovare coloro che rivestono il ruolo di co-offending: cioè agiscono aiutando da un’altra persona a compiere abusi o aiutano a coprire un altro criminale sessuale.
È il caso, ad esempio, delle famiglie incestuose nelle quali questi scenari sono comuni.
Dottoressa Linda Corsaletti.
foto fonte web.
Comments are closed.